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Se pero' non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dalla ferma o rafferma, la riammissione in servizio decorrera', anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017
