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Lo stato di militare di truppa della Guardia di finanza - appuntato, finanziere scelto e finanziere - e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado. Lo stato sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado. Il grado e' conferito secondo le norme contenute nelle leggi di reclutamento e di avanzamento. Il provvedimento e' adottato con determinazione del comandante generale.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art5 · fonte su Normattiva