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Per il periodo di due anni dalla, data di entrata in vigore della presente legge possono fare domanda d'impiego civile anche i sottufficiali che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo. Le disposizioni dell'articolo 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260, integrate ai sensi del precedente comma, continuano ad applicarsi anche oltre la data della loro abrogazione, stabilita dall'articolo 52, nei confronti dei sottufficiali che abbiano precedentemente acquistato titolo a conseguire l'impiego civile. Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il passaggio all'impiego civile dei militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma e in servizio continuativo e' disciplinato dalle disposizioni preesistenti. Tali disposizioni continuano ad applicarsi anche oltre la scadenza dell'anzidetto periodo di due anni nei confronti dei militari che abbiano precedentemente acquistato titolo a conseguire l'impiego civile.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 29 maggio 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art50 · fonte su Normattiva