Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017. Leggi il testo vigente →
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 260, e' cosi' sostituito, con effetto dal terzo anno successivo a quello in cui entrera' in vigore la presente legge: "Ai sottufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599, eccettuate quelle contenute nell'articolo 59, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti".
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017
