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Il personale delle categorie del congedo del Corpo della guardia di finanza richiamato in servizio temporaneo cui spetti una pensione ordinaria a carico dello Stato ha diritto al trattamento economico di attivita' del grado rivestito, tenuto conto della anzianita' posseduta, restando, sospeso il pagamento del trattamento di quiescenza; ha diritto invece a quest'ultimo trattamento, in luogo di quello di attivita', se piu' favorevole. Il servizio temporaneo di richiamo reso dal personale del Corpo della guardia di finanza, e' utile ai fini di pensione.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017
