Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017. Leggi il testo vigente →
Ai militari di truppa in servizio continuativo e' esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera, di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative. I vicebrigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali e decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o della paga non superiori al quinto e con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificative ed integrative. A tal fine lo stipendio o la paga fruiti da detto personale vengono assoggettati al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni. L'iscrizione disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017
