Art. 7 — COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1961 al 6 giugno 2012. Leggi il testo vigente →
L'anzianita' di grado degli appuntati e' determinata dalla data del provvedimento di promozione, quando non sia diversamente disposto dal provvedimento stesso. L'anzianita' dei finanzieri scelti e dei finanzieri e' computata aggiungendo al periodo di tempo trascorso in servizio nella Guardia di finanza dalla data dello arruolamento, la meta' di quello eventualmente trascorso alle armi in altre forze armate; verificandosi parita' l'ordine di anzianita' determinato dell'eta'. Sono fatte salve le detrazioni di anzianita' da apportare per legge. Nei trasferimenti dal contingente ordinario a quello di mare e viceversa si conserva l'anzianita' posseduta prima del trasferimento.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 6 giugno 2012
