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Il militare di truppa in servizio continuativo subisce una detrazione di anzianita' quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della liberta' personale, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari, o sia stato in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio qualora in un triennio in una o piu' volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione. La detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle suddette situazioni.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 8 marzo 1989
