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Ai dipendenti, ai quali per effetto degli inquadramenti previsti dalla presente legge viene assegnato uno stipendio inferiore a quello in atto goduto, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile coi successivi aumenti di stipendio.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art174 · fonte del testo