Art. 187 — Inquadramenti di personale dell'esercizio nella qualifica di segretario superiore
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Nel primo triennio di applicazione della presente legge, il personale dell'esercizio del grado 5° del preesistente ordinamento che, alla data di entrata, in vigore della legge stessa, abbia esercitato funzioni proprie del personale gia' di gruppo A o di pertinenza delle nuove qualifiche di segretario superiore ed equiparate per 500 giornate di effettivo servizio nell'ultimo triennio comprese quelle eventualmente esercitate nel precedente grado 6°, nonche' il personale di grado 6° del preesistente ordinamento, con almeno sei anni di anzianita' di grado, che abbia, alla suddetta data, esercitato per ugual periodo le funzioni sopra specificate, puo', a domanda, da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle piante organiche del personale di concetto, essere passato nella qualifica di segretario superiore entro il limite dei posti indicati nel primo comma del precedente art. 178, previo giudizio favorevole delle commissioni centrali di avanzamento. Le graduatorie per i passaggi suddetti saranno uniche per ogni servizio e verranno formulate col criterio del merito comparativo; quelle concernenti i dipendenti di grado 6° saranno comprensive del personale dello stesso grado di cui al suddetto art. 178. L'iscrizione del personale di grado 5° nel nuovo ruolo avverra' conservando l'anzianita' posseduta nel grado 5° stesso. I dipendenti di tale grado che non otterranno il passaggio di cui sopra saranno inclusi nella graduatoria di quelli di grado 6° e considerati con l'anzianita' da assi gia' posseduta in quest'ultimo grado; tuttavia, la loro iscrizione nel nuovo ruolo avverra' con precedenza su quelli di grado 6°.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
