L'equiparazione di qualifiche di cui al quadro allegato n. 16 e' applicabile anche al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che non abbia ottenuto la nomina a ruolo in base alle apposite disposizioni emanate in precedenza. Il personale femminile rivestito della qualifica di "addetta" viene inquadrato nella qualifica di inserviente. Il personale stesso e' conservato in servizio in qualita' di straordinario fino alla eliminazione, con i limiti di eta' stabiliti per il personale di ruolo delle corrispondenti qualifiche. Per le mancanze disciplinari e' applicabile, al predetto personale straordinario, il trattamento previsto all'art. 23 per il personale in prova.

Testo vigente dal 29 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art202 · fonte del testo