Il Ministro per i trasporti emanera' con propri provvedimenti, le norme di applicazione della presente legge e determinera' la disponibilita' dei posti per ciascun inquadramento o concorso, ripartendo, proporzionalmente al numero degli aspiranti, i posti di ciascuna qualifica che risultano vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, quando ad essa concorrano categorie diverse di dipendenti, per titolo diverso.

Testo vigente dal 29 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art208 · fonte del testo