Art. 68 — Giudizio di qualificazione del personale assente dal servizio
Articolo soppresso dalla l. 6 febbraio 1979, n. 42.
Abrogato dal 1 ottobre 1978
Articolo soppresso dalla l. 6 febbraio 1979, n. 42.
Abrogato dal 1 ottobre 1978
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 1 ottobre 1978. 100 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per l'attribuzione annuale della qualificazione e' necessario che il dipendente, nell'anno al quale il giudizio si riferisce, abbia prestato servizio effettivo per almeno tre mesi. Tuttavia, ove il dipendente abbia prestato servizio per un periodo di tempo inferiore, oppure se, per uno o piu' anni, non sia stato possibile compilare il rapporto informativo ne' attribuire la qualificazione, puo' essere confermata l'ultima qualificazione. L'eventuale attribuzione di qualificazione diversa deve essere motivata. Della motivazione e' data comunicazione al dipendente insieme con la nota di qualificazione. Le autorita' competenti ad attribuire la qualificazione al personale assente dal servizio sono quelle indicate nell'art. 70.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 6 FEBBRAIO 1979, N. 42
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art68 · fonte del testo