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Il personale incaricato di cui all'articolo 1 ha diritto ai congedi ordinari e straordinari previsti dalla vigente legislazione per il personale insegnante incaricato in servizio nelle corrispondenti scuole metropolitane. Il congedo ordinario e' concesso dal direttore per gli insegnanti incaricati degli istituti di cultura e dal superiore scolastico negli altri casi. Il congedo straordinario e' concesso, secondo la rispettiva competenza, dal capo della rappresentanza diplomatica o dal capo dell'ufficio consolare, che ne danno immediata informazione al Ministero degli affari esteri.
Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017
