Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017. Leggi il testo vigente →

Al personale incaricato di cui all'articolo 1 spetta il trattamento previdenziale ed assistenziale relativo al personale insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole aventi sede in Italia, sempreche' le corrispondenti forme di protezione sociale non siano stabilite con carattere di obbligatorieta' dalla legislazione locale. Ad esso spetta altresi' la concessione di un equo indennizzo, nelle stesse misure e con le medesime modalita' stabilite per il personale non di ruolo, qualora subisca la perdita totale o parziale dell'integrita' fisica per effetto di infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio. I contributi assicurativi sono dovuti sulle competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale di cui alla presente legge nei limiti e con le modalita' previste dalla legislazione italiana. Il personale contemplato dalla presente legge, qualora sia retribuito in tutto o in parte da enti stranieri e non usufruisca di tutela previdenziale e/o assistenziale secondo la legislazione locale, e' tenuto a rimborsare all'Amministrazione degli affari esteri la quota personale dei contributi dovuti nei limiti della retribuzione, a carico degli enti stessi, computabile ai fini assicurativi. Qualora la legge del paese ove ha sede l'istituzione scolastica stabilisca, con disposizioni di carattere inderogabile, l'obbligo delle assicurazioni sociali, puo' provvedersi, per particolari situazioni locali in paesi da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, all'assicurazione integrativa del personale stesso presso il competente ente assicurativo italiano. I contratti di assicurazione integrativa sono stipulati sulla base di convenzioni concluse con gli enti interessati dal Ministro per gli affari esteri previa intesa con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale. I contributi dovuti per le assicurazioni integrative sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, sentito l'ente assicuratore. Al personale incaricato di cui al presente articolo compete la riduzione sui biglietti di viaggio delle ferrovie dello Stato di cui alla "Concessione speciale C" dopo due anni di ininterrotto servizio.

Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-05-26;327~art12 · fonte su Normattiva