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Gli incarichi di insegnamento negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui al primo comma dell'articolo 1 sono conferiti a termine, per la durata dell'anno accademico o scolastico, a coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto, o a tempo indeterminato a coloro che siano in possesso della prescritta abilitazione. Per il conferimento degli incarichi deve essere seguito l'ordine di apposite e distinte graduatorie degli aspiranti compilate dalla commissione di cui ai successivi articoli 5 e 6. In caso di assegnazione, che potra' avvenire all'inizio dell'anno scolastico, di personale di ruolo o di soppressione del posto di insegnamento, gli incaricati a tempo indeterminato che abbiano perso il posto subentrano nei posti attribuiti agli incaricati a termine, secondo l'ordine di anzianita' del servizio e, a parita' di anzianita', in base all'ordine delle preferenze di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Qualora manchi tale possibilita', l'incarico a tempo indeterminato e' revocato, ma gli interessati hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento di incarichi a tempo indeterminato relativi a posti di nuova istituzione anche in paese diverso, fermo restando il requisito della conoscenza della lingua.

Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-26;327~art2 · fonte su Normattiva