Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017. Leggi il testo vigente →
Ove riconosca la regolarita' del procedimento, il Ministro per gli affari esteri provvede con decreto all'approvazione delle graduatorie, e, su conforme parere delle competenti autorita' straniere, provvede con proprio decreto al conferimento degli incarichi per l'anno accademico o scolastico cui le graduatorie si riferiscono, secondo l'ordine delle stesse.
Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017
