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Al personale di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 della presente legge, concernenti i congedi ordinari e straordinari, la riduzione sui biglietti di viaggio delle ferrovie dello Stato, l'assistenza sanitaria, il trattamento pensionistico e l'equo indennizzo. I congedi ordinari e straordinari sono concessi dal capo della rappresentanza diplomatica, previe intese con le competenti autorita' scolastiche; dei congedi straordinari e' data notizia al Ministero degli affari esteri.

Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-26;327~art23 · fonte su Normattiva