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Gli insegnanti incaricati nelle istituzioni straniere di istruzione sono tenuti all'osservanza dell'orario di tali istituzioni nonche' di tutti gli obblighi di servizi e di condotta previsti per il corrispondente personale di ruolo. Qualora l'orario presso le istituzioni straniere sia inferiore alle 18 ore settimanali, le ore residue fino a 18 devono essere impiegate in attivita' culturali alle dirette dipendenze della rappresentanza diplomatica.

Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-26;327~art24 · fonte su Normattiva