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Nel caso di violazione dei propri obblighi, gli insegnanti incaricati presso le istituzioni straniere di istruzione sono sottoposti a procedimento disciplinare, in conformita' di quanto stabilito dal precedente articolo 15. L'avvertimento scritto e la censura sono inflitti dal capo della rappresentanza diplomatica; le altre sanzioni sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri, su conforme parere della commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 7.
Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017
