Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017. Leggi il testo vigente →

Nel caso di violazione dei propri obblighi, gli insegnanti incaricati presso le istituzioni straniere di istruzione sono sottoposti a procedimento disciplinare, in conformita' di quanto stabilito dal precedente articolo 15. L'avvertimento scritto e la censura sono inflitti dal capo della rappresentanza diplomatica; le altre sanzioni sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri, su conforme parere della commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 7.

Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-05-26;327~art25 · fonte su Normattiva