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Gli aspiranti agli incarichi devono possedere, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, i requisiti prescritti per l'accesso ai pubblici impieghi dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed avere buona conoscenza della lingua locale. Il requisito della buona condotta puo' essere accertato anche di ufficio. E' richiesto, altresi', un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il personale di concetto; il diploma di scuola secondaria di primo grado per quello esecutivo ed il diploma di licenza elementare per il personale ausiliario. Costituisce titolo di precedenza assoluta per il conferimento degli incarichi la residenza da almeno un anno nel paese sede dell'istituzione. Sono esclusi dall'iscrizione in graduatoria per la durata di un anno coloro che abbiano riportato nell'anno precedente la sanzione massima prevista dall'articolo 38. Non possono essere iscritti in graduatoria coloro che abbiano subito la sanzione del licenziamento.
Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017
