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Sono costituite apposite commissioni di tre membri nominate dal capo della rappresentanza diplomatica per il personale degli istituti italiani di cultura e dal capo dell'ufficio consiliare per le altre istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 1. I componenti delle commissioni sono scelti tra i funzionari e il personale docente e non docente in servizio nella sede della rappresentanza o dell'ufficio consolare, tenendo conto delle designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative. Le commissioni accertano il possesso dei requisiti prescritti e formano, entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, distinte graduatorie degli aspiranti idonei, rispettivamente per la carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria, sulla base dei titoli posseduti e valutati secondo l'ordinanza ministeriale di cui al precedente articolo 28 e di un colloquio diretto ad accertare il grado di conoscenza della lingua locale.
Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017
