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La commissione di cui al precedente articolo 7, integrata da due rappresentanti del personale non insegnante, nel termine di 15 giorni precedenti l'inizio dell'anno accademico o scolastico verifica la regolarita' delle graduatorie e decide sulle eventuali opposizioni. Il Ministro per gli affari esteri, con propri decreti, su conforme parere della commissione, approva le graduatorie e conferisce gli incarichi per la durata dell'anno scolastico o accademico.

Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-05-26;327~art32 · fonte su Normattiva