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Nei confronti del personale non di ruolo di cui al precedente articolo 27 trova applicazione l'articolo 12 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546. Nei limiti previsti dalla norma succitata compete al personale medesimo la tredicesima mensilita' secondo le norme all'uopo previste dal precedente articolo 10.
Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017
