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Il personale di cui all'articolo 27 ha diritto ai congedi ordinari e straordinari previsti dalla vigente legislazione per il personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle corrispondenti scuole metropolitane. Il congedo ordinario e' concesso dal direttore per il personale non di ruolo degli istituti di cultura, e dal superiore scolastico negli altri casi. I congedi straordinari sono concessi, rispettivamente, dal capo della rappresentanza diplomatica e dal capo dell'ufficio consolare.

Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-26;327~art35 · fonte su Normattiva