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Al personale incaricato di cui all'articolo 27 spetta il trattamento previdenziale ed assistenziale relativo al personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole aventi sede in Italia, sempre che le corrispondenti forme di protezione sociale non siano stabilite con carattere di obbligatorieta' dalla legislazione locale. Ad esso spetta, altresi', la concessione di un equo indennizzo, nelle stesse misure e con le medesime modalita' stabilite per il personale di ruolo, qualora subisca la perdita totale o parziale dell'integrita' fisica per effetto di infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio. Al personale predetto si applicano le disposizioni contenute nei commi secondo e seguenti dell'articolo 12 della presente legge. Per ogni dipendente non insegnante non di ruolo e' redatto un rapporto informativo annuale, secondo le disposizioni in materia vigenti in Italia. Il servizio prestato all'estero in qualita' di non di ruolo dal personale contemplato dal presente titolo III e' riconosciuto utile ai fini dell'applicazione del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni.
Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017
