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Il personale insegnante incaricato in servizio all'estero presso le istituzioni di cui ai precedenti articoli ha diritto a partecipare ad appositi concorsi per soli titoli da bandire ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione II, capo II, titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Il servizio di insegnamento previsto alla lettera c) dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417 deve essere stato prestato con incarico conferito con decreto del Ministro per gli affari esteri per almeno cinque anni scolastici anche non consecutivi dopo il conseguimento del titolo di studio, ove richiesto, valido per l'insegnamento stesso; per coloro che si trovano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e' richiesta una anzianita' di servizio nelle medesime istituzioni di anni cinque, computandosi a tal fine anche il servizio prestato senza incarico ministeriale alle dipendenze di enti di emanazione consolare, purche' reso nel possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto per il corrispondente personale nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri. Ai predetti concorsi per soli titoli e' riservata l'aliquota del 3 per cento calcolata sull'aliquota dei posti che si rendono annualmente disponibili non riservata per legge ai concorsi per esami e titoli, e comunque non meno di un posto. I posti annualmente non utilizzati restano disponibili per gli altri impieghi previsti dalle disposizioni in vigore.
Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017
