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Nella prima applicazione della presente legge saranno incaricati a tempo indeterminato, dall'inizio del prossimo anno scolastico, anche se sprovvisti del titolo di abilitazione ma forniti del prescritto titolo di studio, gli insegnanti non di ruolo in servizio da almeno due anni continuativi, nominati, con decreto, dal Ministro per gli affari esteri, oppure da enti di emanazione consolare per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto per il corrispondente personale nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri. I docenti sprovvisti di abilitazione conserveranno l'incarico purche' conseguano l'abilitazione partecipando ai primi corsi che saranno svolti ai sensi del precedente articolo 41. Gli insegnanti di cui al precedente primo comma, in servizio nelle scuole elementari all'estero o nei corsi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, di corrispondente livello, non in possesso del prescritto titolo di studio saranno utilizzati, con incarico a tempo indeterminato, per mansioni amministrative o attivita' parascolastiche. Essi potranno essere riutilizzati nell'insegnamento, con incarico a tempo indeterminato, qualora conseguano, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il diploma di maturita' magistrale. Ai fini del conferimento dei predetti incarichi si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana per gli insegnanti che ne siano stati precedentemente in possesso.

Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017

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urn:nir:stato:legge:1975-05-26;327~art42 · fonte su Normattiva