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Il personale non insegnante incaricato con decreto del Ministro per gli affari esteri in servizio all'estero da almeno cinque anni presso le istituzioni di cui ai precedenti articoli ha titolo a partecipare ai concorsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'accesso al ruolo corrispondente alle mansioni svolte, con diritto ad una riserva dei posti messi a concorso nella misura del 2 per cento, e comunque a non meno di un posto. Il personale non insegnante in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le istituzioni di cui al comma precedente potra' partecipare ai concorsi anzidetti anche nel caso che il servizio sia stato prestato senza nomina ministeriale. Per i concorsi relativi alle carriere esecutiva ed ausiliaria e' ammessa la partecipazione ad un solo concorso per la provincia scelta dall'aspirante. I posti non utilizzati restano disponibili per gli altri impieghi previsti dalle disposizioni in vigore. Ai fini della riserva di cui al precedente primo comma, e' riconosciuto utile il servizio prestato dagli insegnanti elementari, quali segretari, presso le sezioni didattiche e gli ispettorati scolastici all'estero. Il personale che consegue la nomina in ruolo cessa dal servizio all'estero.
Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017
