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Le graduatorie per il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 1 sono formate da una o, se necessario, piu' commissioni nominate dal capo del competente ufficio con solare e composte da cinque membri scelti tra funzionari e il personale scolastico direttivo e docente in servizio nel territorio di competenza della rappresentanza diplomatica o consolare tenendo conto delle designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative. Per i lavori della commissione si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 5. Le graduatorie devono essere formate come segue:
- a)per le scuole secondarie ed i corsi di livello corrispondente di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153: distinte graduatorie per gli aspiranti in possesso di titolo di abilitazione e per quelli che ne sono sforniti, in relazione alle materie d'insegnamento;
- b)per le scuole elementari ed i corsi di livello corrispondente di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153: unica graduatoria, con precedenza degli aspiranti inclusi in una graduatoria di merito di un concorso magistrale;
- c)per le scuole materne: due distinte graduatorie per le aspiranti all'insegnamento in possesso di abilitazione e per quelle che ne sono sfornite; una graduatoria per le assistenti.
Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017
