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Le supplenze di insegnamento per la sostituzione di docenti di ruolo o incaricati temporaneamente impediti e per la copertura dei posti di insegnamento che comportino un orario settimanale inferiore a quello minimo previsto dal secondo comma del precedente articolo 1 sono conferite, previa autorizzazione del Ministro per gli affari esteri, dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare agli iscritti nelle graduatorie di cui agli articoli 5 e 6.

Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-26;327~art9 · fonte su Normattiva