La sospensione dal servizio e' adottata con decreto del prefetto: nei casi di cui agli articoli 12, primo comma, e 13 ad essa si fa luogo su proposta del comandante di Corpo. Al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sospeso dal servizio compete soltanto la meta' della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso nella posizione di sospeso dal servizio e' computato per meta'.
Testo vigente dal 9 agosto 1961
