La sospensione dal servizio e' adottata con decreto del prefetto: nei casi di cui agli articoli 12, primo comma, e 13 ad essa si fa luogo su proposta del comandante di Corpo. Al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sospeso dal servizio compete soltanto la meta' della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso nella posizione di sospeso dal servizio e' computato per meta'.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art15 · fonte su Normattiva