Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:

  • a)eta';
  • b)infermita';
  • c)scarso rendimento;
  • d)domanda;
  • e)inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
  • f)nomina all'impiego civile;
  • g)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e' adottato: per i casi di cui alle lettere b), c) e g), con decreto ministeriale; per gli altri casi, con determinazione del capo della polizia.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art16 · fonte su Normattiva