Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:
- a)eta';
- b)infermita';
- c)scarso rendimento;
- d)domanda;
- e)inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
- f)nomina all'impiego civile;
- g)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e' adottato: per i casi di cui alle lettere b), c) e g), con decreto ministeriale; per gli altri casi, con determinazione del capo della polizia.
Testo vigente dal 9 agosto 1961
