Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo puo' trovarsi:

  • a)in servizio temporaneo;
  • b)in congedo illimitato. Il militare in servizio temporaneo e' soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la categoria, di militari cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio, in quanto siano applicabili. Il militare in congedo illimitato e' soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art36 · fonte su Normattiva