Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo e' soggetto ai seguenti obblighi di servizio:

  • a)in tempo di pace: rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze nonche' alle chiamate di controllo;
  • b)in tempo di guerra: rimanere costantemente a disposizione del Governo, per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio. I richiami sono disposti d'autorita' dal Ministro per l'interno nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro; lo stesso decreto determina la durata massima dei richiami.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art37 · fonte su Normattiva