L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 43, e' effettuata dal comandante di reparto mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato. E' sottoposto alla Commissione di disciplina il militare che e' ritenuto responsabile di atti che possono
Testo vigente dal 9 agosto 1961
