Le sanzioni disciplinari di stato sono:
- a)la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 13;
- b)la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 33, lettera c);
- c)la perdita del grado per rimozione di cui al primo comma, n. 6) dell'articolo 40.
Testo vigente dal 9 agosto 1961
