Le sanzioni disciplinari di stato sono:

  • a)la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 13;
  • b)la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 33, lettera c);
  • c)la perdita del grado per rimozione di cui al primo comma, n. 6) dell'articolo 40.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art43 · fonte su Normattiva