Il contingente di cui all'articolo 5 della legge 7 febbraio 1958, n. 43, e' soppresso. L'organico delle guardie scelte, guardie e allievi guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' aumentato di 2.500 posti. Nell'organico delle guardie scelte, guardie ed allievi guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' lasciato vacante un numero di posti pari a quello dei sottufficiali e militari di truppa mantenuti in servizio in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art62 · fonte su Normattiva