Fino a quando non sara' provveduto con apposite norme e salvo quanto previsto dal comma terzo, al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in ferma volontaria o in rafferma, sono estese, in quanto compatibili con l'ordinamento del Corpo, le disposizioni concernenti gli accertamenti medico-legali, le licenze, i documenti matricolari e caratteristici vigenti per il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma; al militare di truppa in servizio continuativo, sono estese le disposizioni concernenti gli accertamenti medico-legali, le licenze, i documenti matricolari e caratteristici vigenti per il sottufficiale di pubblica sicurezza. La licenza ordinaria e' concessa dalle autorita' di cui alla legge 29 marzo 1956, n. 288, articoli 5 e 6; quella straordinaria e' concessa, a domanda degli interessati, dal comandante di Corpo, previo nulla osta del questore o dei dirigenti gli uffici di polizia di frontiera ove si tratti di militare di truppa addetto, rispettivamente, ai reparti provinciali o alle predette specialita'. Al militare di truppa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova in licenza straordinaria continuano ad essere applicate le norme di cui il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1949, n. 515. Agli effetti dell'applicazione delle norme concernenti i requisiti per l'avanzamento, la classifica di distinto riportata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e' equiparata a quella di "buono con tre".

Testo vigente dal 9 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art65 · fonte su Normattiva