Ai vicebrigadieri, agli appuntati, alle guardie scelte e alle guardie di pubblica sicurezza che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono cessati dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per eta', o per infermita' dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non hanno compiuto gli anni 65, compete la indennita' speciale prevista dagli articoli 56 e 22, a decorrere dal 1 gennaio 1961, o dal collocamento in pensione se avvenuto posteriormente a questa ultima data. La suddetta indennita' speciale compete anche, sino al compimento del 65° anno di eta', al personale di cui al precedente comma che si e' trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennita' stessa nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 dicembre 1967, n. 1264

3

La L. 20 dicembre 1967, n. 1264 ha disposto (con l'art. 1) che "Le norme [...] dell'articolo 64 della legge 26 luglio 1961, n. 709, concernente stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, [...], devono intendersi nel senso che l'indennita' speciale stessa compete indipendentemente dall'anzianita' di servizio maturata".

Testo vigente dal 18 gennaio 1968

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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