I decreti del Ministro per l'interno e le determinazioni del capo della polizia, nelle materie previste nella presente legge, sono soggetti a controllo preventivo da parte della Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno e della Corte dei conti; i decreti del prefetto, di cui all'articolo 15 della legge, sono soggetti al controllo preventivo da parte della Ragioneria provinciale dello Stato e dell'ufficio della Corte dei conti competente per territorio.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art67 · fonte su Normattiva