Sono abrogate le disposizioni concernenti lo stato degli appuntati, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza contenute nel regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1949, n. 515, concernente la disciplina delle licenze straordinarie ed il licenziamento del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per fisica inabilita' nonche' le leggi 1 settembre 1940 n. 1373, 20 gennaio 1948, n. 15, nella parte relativa all'arruolamento dei sottufficiali e guardie in servizio temporaneo di polizia, 3 ottobre 1951, n. 1126, ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge o comunque con essa incompatibile. Nulla e' innovato per quanto riguarda il trattamento di pensione spettante ai familiari degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduti per infermita' non proveniente da causa di servizio.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art68 · fonte su Normattiva