Il militare di truppa, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza puo' essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

  • a)per prigionia di guerra;
  • b)per causa di provata infermita'; La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa. L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. L'aspettativa e' disposta con determinazione del Capo della polizia e decorre dalla data fissata nella determinazione stessa; per l'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art9 · fonte del testo