Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in aspettativa per infermita' puo', in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo purche' idoneo al servizio incondizionato. Il militare in aspettativa il quale deve essere valutato per l'avanzamento, o frequentare corsi, sostenere esami, e' sottoposto a domanda a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art10 · fonte su Normattiva