Il sottufficiale in congedo, per essere valutato per l'avanzamento, deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente o in rafferma. Il sottufficiale in congedo, che sia giudicato idoneo, puo' essere promosso solo dopo che siano stati promossi i sottufficiali in servizio permanente o in rafferma di pari grado ed anzianita'. Non costituisce ostacolo alla promozione del sottufficiale in congedo l'esistenza, nel servizio permanente o nella rafferma, di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la promozione.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art103 · fonte del testo