Art. 102
I sottufficiali delle categorie di complemento o della riserva possono conseguire avanzamento, nella categoria di appartenenza, qualora siano richiamati in servizio. L'avanzamento ha luogo ad anzianita' per tutti i gradi, salvo per quanto disposto nel titolo XI. Il sottufficiale in congedo puo' conseguire una sola promozione.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
