I sottufficiali delle categorie di complemento o della riserva possono conseguire avanzamento, nella categoria di appartenenza, qualora siano richiamati in servizio. L'avanzamento ha luogo ad anzianita' per tutti i gradi, salvo per quanto disposto nel titolo XI. Il sottufficiale in congedo puo' conseguire una sola promozione.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art102 · fonte del testo