Art. 11 statuto dei lavoratori — Attivita' culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul servizio di mensa
Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. ((Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'articolo 19, hanno diritto di controllare la qualita' del servizio di mensa secondo modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva)).
Testo vigente dal 14 agosto 1992, tuttora in vigore · versione 14 su Normattiva