Art. 2 statuto dei lavoratoriGuardie giurate

Il datore di lavoro puo' impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. E' fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attivita' lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attivita', durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma. In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi piu' gravi.

Testo vigente dal 27 maggio 1970, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art2 · fonte su Normattiva