Art. 24 statuto dei lavoratoriPermessi non retribuiti

I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

Testo vigente dal 27 maggio 1970, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art24 · fonte su Normattiva