Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio - Procedimento accelerato ex art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Ambito di applicazione - Art. 4 st. lav. ratione temporis vigente - Immagini di videoregistrazione ad opera della polizia giudiziaria - Esclusione - Fondamento. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - IMPIANTI AUDIOVISIVI In genere.
In tema di licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio da parte di pubblici dipendenti, il procedimento accelerato, di cui all'art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, si applica nell'ipotesi in cui la condotta contestata è stata accertata in flagranza o mediante impianti audiovisivi installati dal datore di lavoro, per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ai sensi e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 4 st. lav., ratione temporis vigente, non anche nel caso di riprese effettuate tramite telecamere installate, a fini di indagine, dalla polizia giudiziaria, trattandosi di attività posta in essere, per finalità di giustizia, da soggetto diverso dal datore di lavoro e ad insaputa di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 32835/2025Sez. LRv. 677129-01
Riguarda ancheart. 55 TU pubblico impiegoart. 23 d.lgs. 151/2015art. 5 d.lgs. 185/2016art. 1 d.lgs. 116/2016
Precedenti: 616046-01, 668259-01, 672269-01
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Conservazione dei dati personali dei dipendenti relativi all'uso di internet, posta elettronica e telefonia - Rispetto delle procedure ex art. 4, comma 2, l. n. 300 del 1970 (ratione temporis vigente) - Necessità - Omissione - Conseguenze - Violazione dell'art. 8 della l. n. 300 del 1970.
In tema di tutela della riservatezza nello svolgimento del rapporto di lavoro, sono illegittime la conservazione e la categorizzazione dei dati personali dei dipendenti, relativi alla navigazione in internet, all'utilizzo della posta elettronica e alle utenze telefoniche da essi chiamate, acquisiti dal datore di lavoro (benché affidatario, come nella specie, di compiti di rilievo pubblicistico) attraverso sistemi di controllo la cui installazione sia avvenuta senza il positivo esperimento delle procedure di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 300 del 1970 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 151 del 2015), applicabili anche ai controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori quando comportino la possibilità di verifica a distanza dell'attività di questi ultimi, ed in assenza dell'acquisizione del consenso individuale e del rilascio delle informative previste dal d.lgs. n. 196 del 2003, tenuto conto che il trattamento dei suddetti dati si traduce nella violazione dell'art. 8 della menzionata legge, che vieta lo svolgimento di indagini sulle opinioni e sulla vita personale del lavoratore, anche se le informazioni raccolte non siano in concreto utilizzate.
Cass. civ. n. 24204/2025Sez. LRv. 676145-01
Riguarda ancheart. 8 Statuto dei lavoratori
Precedenti: 641215-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO Poteri datoriali di controllo - Ricorso alle agenzie investigative - Presupposti - Comportamenti suscettibili di rilevanza penale o di lesione del patrimonio e dell'immagine aziendale - Fattispecie.
In tema di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, rientra nei poteri del datore di lavoro avvalersi di agenzie investigative, ove l'attività di indagine sia esercitata in luoghi pubblici e non sia diretta a verificare le modalità di adempimento dell'obbligazione lavorativa bensì ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore, suscettibili di rilievo penale o, comunque, idonei a raggirare il datore di lavoro e a ledere il patrimonio aziendale ovvero l'immagine e la reputazione dell'azienda all'esterno. (Principio affermato in relazione all'attività investigativa svolta nei confronti di un lavoratore addetto al ritiro porta a porta di rifiuti urbani, licenziato perché, durante 254 <!-- pag. 255 --> il turno svolto al di fuori dell'azienda, usava intrattenersi presso diversi bar per un periodo di tempo che eccedeva ampiamente l'arco temporale previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003).
Cass. civ. n. 8710/2025Sez. LRv. 674756-01
Riguarda ancheart. 8 Orario di lavoroart. 2 Statuto dei lavoratoriart. 3 Statuto dei lavoratori
Precedenti: 649245-01, 616087-01, 672269-01, 644504-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).